Legge 14 Febbraio 1992, n°156
Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
Art. 1
- Le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio hanno lo scopo:
- di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Guglielmo Marconi
- di promuovere lo sviluppo degli studi scientifici e di sperimentazione nel settore delle telecomunicazioni, nonché sulle trasformazioni delle comunicazioni e delle infirmazini, anche favorendo la progettazione e la realizzazione di prototipi
- di finanziare e sostenere, direttamente od in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazini, fondazioni e singoli privati, attività formative, editoriali, espositive, congressuali, culturali, scientifiche e di spettacolo al fine d
i dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero
- di promuovere e realizzare impianti tecnici e strumentali per la diffusione del pensiero e delle immagini, reti di comunicazione e informazione, anche via satellite, infrastrutture di comunicazione ed impianti di utilità sociale
Art. 2
- Il Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Maggio 1991, ha i seguenti compiti:
- elegge i sei membri della giunta esecutiva
- propone orientamenti e indirizzi
- approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi
- assumere iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.
- Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani il Comitato nazionale si avvale della fondazione Guglielmo Marconi e delle competenti amministrazioni statli e locali, che operano in piena autonomia finanziaria e di organizzazione e di g
estione, nonché di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, singoli privati.
- La realizzazione del programma e la esecuzione dei lavori tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale contentute nella legge della regione Emilia-Romagna 5 Settembre 1988, n°36, e, in particolare, delle
norme che regolano i progetti territoriali operativi. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con la giunta della regione Emilia-Romagna.
Art. 4
- La giunta esecutiva, composta oltre che dal segretario generale del Comitato nazionale, che la presiede, da sei membri eletti dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:
- formula il programma generale delle celebrazioni, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi, ed i piani di settore, sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e d
egli enti pubblici territoriali competenti
- espleta attività di coordinamento tra le iniziative
- esercita attività di controllo sull'attuazine del programma generale e sui singoli progetti
- dà pareri su ogni questione inerente ai progetti ed ai programmi.
Art. 5
- Gli scopi di cui all'art.2, comma 1, lettera a), b) e c), sono realizzati dalla fondazione Guglielmo Marconi, ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Pontecchio Marconi (Bologna), direttamente o per il tramite di orga
nismi pubblici e privati.
- Gli scopi indicati alla lettera d) dell comma 1 del medesimo art.2 sono ralizzati dalle amministrazioni statli, dagli enti territoriali competenti, nonchè dagli altri enti pubblici e privati interessati.
- Per le realizzazioni si cui al comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferiti alla fondazione Guglielmo marconi contributi per lire 2.000 milioni per ciscuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
- I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui al comma 1 affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio della fondazione Guglielmo Marconi.
- La fondazione Guglielmo Marconi amministra i fondi di cui al comma 3 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.
- Per la realizzazione degli scopi d cui al comma 1 la fondazione Guglielmo Marconi può assumere personale a tempo determinato nel limite di un onere di 100 milioni annui. Provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del Comit
ato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.
- Al termine delle celebrazioni, i beni ed i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata resteranno in dotazioni alla fondazione Guglielmo Marconi.
- Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva di cui all'art.4.
- Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori della fondazione Guglielmo Marconi.
Art. 7
- Al termine dlle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenterà al Parlamento una relazione sulle attività svolte.
Art. 8
- All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994
, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei Minsitri".
- Il Minstro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato italiano.
Data a Roma, addì 14 febbraio 1992
Francesco Cossiga
Giulio Andreotti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardiasigilli: Martelli
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